Statuto
 
STATUTO
 
 
Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale "Suergiu - Uniti nella Cultura". E' una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione Culturale "Suergiui - Uniti nella Cultura" persegue i seguenti scopi:
• diffondere l’incontro, l’accoglienza e la solidarietà per e nella cultura, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, promuovendo manifestazioni e concorsi letterari;
• allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, nel campo della solidarietà affinché sappiano trasmetterla come un bene per la persona ed un valore sociale;
• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale scambio anche tra culture diverse;
• reperire risorse economiche da destinare integralmente ad interventi per la divulgazione della cultura
Art. 3. - L'Associazione "Suergiu - Uniti nella Cultura" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concorsi letterari, mostre, proiezioni di films e documenti, teatro che abbiano come tema di riferimento la promozione culturale e della tradizione della cultura popolare del sulcis-iglesiente;
attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca aperti a tutti coloro i quali avendo a cuore il valore della cultura vogliono studiarne la storia della valenza sociale.
attività editoriale: pubblicazione varie anche legate a concorsi organizzati dall’associazione, i cui introiti saranno interamente indirizzati al finanziamento anche parziale di progetti finalizzati all’oggetto associativo e individuati dal Comitato Direttivo;



Informazione: Pubblicazione atti di convegni, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Pubblicazione del sito internet denominato "www.suergiu.it" per sostenere l’attività dell’associazione che si serve dei canali multimediali al fine di divulgare le proprie iniziative.
Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di coinvolgere, mediante appositi accordi o convenzioni, persone, società, associazioni, enti ed istituzioni, sia pubblici che privati e potrà utilizzare, nell'attività promozionale e di diffusione, libri, opuscoli, depliants, manifesti, audiovisivi, diapositive, fotografie, nastri magnetici, cd, dvd, inserzioni pubblicitarie su giornali, radio e tv, e qualsiasi altro mezzo atto allo scopo.

Art. 4. - L'associazione Culturale "Suergiu - Uniti nella cultura" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e intenti. ed è costituita da:
soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;
soci consiglieri: persone enti o istituzioni che dopo essersi iscritti come soci ordinari, su decisione del consiglio direttivo e non prima di aver militato nell’associazione per almeno due anni, vengono insigniti di incarico superiore. I soci consiglieri possono candidarsi alle cariche direttive con esclusione della qualifica di Presidente che resta prerogativa dei soci fondatori, non prima di aver militato un anno nel ruolo indicato.
soci ordinari: persone o enti che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
soci giovani: persone con età dai 14 ai 18 anni che, su autorizzazione dei genitori, si impegnano a versare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo. Al raggiungimento della maggiore età transitano automaticamente nel ruolo di soci ordinari.
soci onorari: persone, enti o istituzioni che si siano distinti per la loro opera a sostegno della cultura in genere.
Le quote o il contributo associativo è versato indistintamente da tutti gli appartenenti all’associazione, non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione di nuovi soci ordinari che onorari è deliberata dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni. I soci ordinari possono transitare nel ruolo superiore di “soci consiglieri” solo

dopo aver militato due anni nell’associazione, su decisione e successiva nomina dei soci fondatori o per meriti speciali evidenziati da eventuali contributi sia ideali che economici sempre valutati dai soci fondatori. I “soci onorari” vengono scelti su delibera del consiglio direttivo che ne attribuisce l’onorificenza valutando la qualità del loro impegno nel sostenere la divulgazione della cultura in ogni suo aspetto.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio direttivo.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto attivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Presso la sede dell'Associazione sarà tenuta una cassa e potrà essere aperto un conto corrente bancario e postale intestato all'Associazione.
Le funzioni di Tesoriere sono svolte dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. All'Associazione è vietato distribuire, direttamente od indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo;
approva il bilancio preventivi e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Le funzioni di Presidente e di segretario dell’assemblea sono svolte dal presidente e dal Segretario pro-tempore dell'Associazione. Alla fine dell'assemblea essi dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall’Assemblea fra i componenti dei soci fondatori.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione .Culturale"Suergiu - Uniti nella cultura" si riunisce ogni qualvolta viene ritenuto necessario e non meno di 2 volte all’anno ed è convocato da:
il presidente che la presiede, in sua assenza è delegato il vicepresidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E’ formato dal Presidente, vicepresidente, segretario e addetto alle pubbliche relazioni. Possono accedere alle cariche direttive solo i soci fondatori e soci consiglieri.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Viene eletto dal Consiglio direttivo e si può candidare alla carica solo se appartenente alla categoria dei soci fondatori.
Il vice presidente, segretario e addetto alle pubbliche relazioni durano in carica lo stesso periodo del Presidente.
Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci, se formalmente incaricati dal Presidente per attività che comportano oneri a carico, compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.